REGOLAMENTO ORGANICO
PER L IMPERIALE E REGIO
ISTITUTO TECNICO TOSCANO
Titolo I.
Oggetto dell'istituto.
Art. 1. L' Istituto Tecnico Toscano è fondato a promuovere lo studio delle scienze di applicazione, e il progresso delle utili industrie, delle arti e delle grandi lavorazioni.
TITOLO. II.
Composizione dell Istituto.
Art. 2. L' Istituto Tecnico comprende:
a) Le Scuole Tecniche;
b) L'Accademia di Arti e Manifatture;
c) Il Museo tecnologico;
d) L'Officina di Meccanica;
e) La Biblioteca.
Titolo III.
Scuole Tecniche
Art. 3. Le Scuole Tecniche offrono le seguenti sei Cattedre,
cioè:
Geometria descrittiva e Disegno Tecnologico,
Fisica tecnologica e Tecnologia speciale delle Arti fisiche,
Meccanica sperimentale e Tecnologia speciale delle Arti
meccaniche,
Storia Naturale applicata alle Arti,
Chimica applicata alle Arti,
Metallurgia.
Titolo IV.
Dei Professori delle Scuole Tecniche.
Art. 4. Le lezioni delle Scuole Tecniche sono pubbliche. E chiunque sia eletto all ufficio di leggere in queste Scuole ha il titolo di Professore.
Art. 5. Ciascuna delle Cattedre indicate all Art. 3, ha un Professore speciale; il quale deve rigorosamente contenersi, quanto alla esposizione delle materie, nei limiti prescritti dal programma delle sue lezioni.
Art. 6. I programmi dei varii corsi sono stabiliti al principio di ogni anno scolastico dai Professori insieme accolti, e sono poi sottoposti allapprovazione del Direttore.
Art. 7 . Il Professore di Geometria descrittiva e Disegno tecnologico ha lobbligo di esporre teoricamente il metodo delle proiezioni, e di farne conoscere le applicazioni al Disegno tecnologico. Il qual Disegno tecnologico comprenderà: il disegno che si riferisce al taglio delle pietre e dei legnami, alle ombre, alla prospettiva, ed a tutto ciò che può avere attinenza con l arte delle costruzioni; il disegno degli ingranaggi, e, in generale, degli organi semplici che servono ai diversi generi di costruzione delle macchine; il disegno delle carte topografiche; il disegno di ornato e degli ordini architettonici, per quanto può appartenere alle arti meccaniche; il disegno infine che ha referenza ai molti lavori spettanti a queste arti, ed a quelle altresì della decorazione esterna ed interna degli edifizi.
Il corso di Geometria descrittiva, in ciò che riguarda i
principj fondamentali della scienza, si compirà in un anno.
Gli esercizi di disegno tecnologico continueranno in tutti gli
anni di studio cui sono tenuti gli Alunni, come vien detto
all Art. 20.
Art. 8. Il Professore di Fisica tecnologica e Tecnologia
speciale delle Arti fisiche esporrà le applicazioni della Fisica
alle arti, e dimostrerà come esse applicazioni diventino arti
effettive e mestieri. Darà ancora, in ciascun anno scolastico,
un corso elementare di Fisica teorico-sperimentale.
La Fisica tecnologica e la Tecnologia speciale delle Arti fisiche
si compiranno in due anni: e il Professore si tratterrà più
particolarmente sulla pneumatica, sul calore, sulla elettricità,
sul magnetismo, sulla luce e sul suono. E nel corso di queste
particolari trattazioni parlerà della costruzione degli
strumenti per misurare la pressione dell'aria, dei vapori e dei
gas; della fabbricazione degli apparecchi per i varii modi d'
illuminazione e di riscaldamento; della costruzione degli
strumenti per determinare la temperatura; delle arti
galvanoplastica, elettrotipica, fotografica; della orologeria
elettrica; della telegrafia e costruzione dei telegrafi; della
costruzione degli strumenti ottici; della costruzione degli
strumenti musicali, ec.
Art. 9. Il Professore di Meccanica sperimentale e Tecnologia speciale delle Arti meccaniche esporrà, nel corso di due anni scolastici, la Meccanica sperimentale dei solidi e dei fluidi, e quant'altro spetta alle arti e lavorazioni meccaniche. Tratterà ancora della Meccanica in relazione all'arte delle costruzioni, e di tutto ciò che possa riputarsi necessario all'istruzione degli alunni dell Accademia di Belle Arti, i quali s' indirizzano alla professione d Ingegnere-Architetto. Pei medesimi alunni darà altresì un trattato teorico e pratico di Topografia, dirigendo le operazioni topografiche da farsi in campagna aperta, per renderli esperti nell'uso della tavola pretoriana, dei livelli, e degli strumenti che si adoperano nella misurazione degli angoli e delle distanze.
Art. 10. Il Professore di Storia Naturale applicata alle Arti
esporrà le proprietà e le relazioni reciproche degli esseri dei
tre regni della natura, non che le classificazioni loro
scientifiche. Più particolarmente poi dimostrerà le qualità di
quei prodotti naturali che s' impiegano nelle arti, e che sono
subietto di traffico e di commercio; e ne farà conoscere la
provenienza, il modo di raccoglierli, e l'uso diverso. E poiché
la preparazione di quei prodotti può talvolta essere meccanica,
tal altra chimica, chiaro apparisce come siffatta materia
supponga nozioni che gli Alunni debbono avere già acquistate
nelle Scuole di Chimica e di Meccanica.
Questo Professore compirà il suo corso in due anni. Sarà però
obbligo di lui il dare nel tempo stesso un corso speciale di
Materia medica e di Botanica farmaceutica per coloro che aspirano
alla matricola in Farmacia.
Il Professore di Storia Naturale ha inoltre l'obbligo di
compilare il catalogo delle collezioni dei prodotti organici e
inorganici che fanno parte del Museo tecnologico, seguendo (coll'
annuenza del Direttore) quella classificazione che gli parrà
più dicevole con lo stato presente della scienza.
Art. 11. Il Professore di Chimica detterà un corso di Chimica
generale, nel quale accennerà per sommi capi le applicazioni
della Chimica alle arti. La trattazione speciale poi delle
lavorazioni chimiche sarà il subietto dello special corso di
Chimica applicata alle arti. L'arte del tingere le materie
testili e i tessuti; quella del conciare le pelli, del raffinare
lo zucchero ec.; la fabbricazione dei prodotti chimici; le
distillazioni, la fabbricazione dei saponi ec. sono cose tutte di
pertinenza della Chimica, e che debbono nel corso tecnologico di
questa scienza essere distesamente trattate.
Il corso di Chimica generale dovrà essere ripetuto ogni anno: la
materia spettante alla Chimica tecnologica sarà percorsa in due
anni. il Professore di Chimica ha inoltre l'obbligo di compilare
il catalogo della collezione dei saggi di lavorazioni che fa
parte del Museo tecnologico, seguendo (coll annuenza del
Direttore) quella classificazione che crederà più conveniente.
Art. 12. Il Professore di Metallurgia, supponendo nota la Storia Naturale dei minerali metallici, tratterà della scienza di ricavare da essi minerali i metalli che vi si contengono; nel che consiste la Docimasia. Quindi tratterà delle varie lavorazioni dei metalli, comprese sotto il nome di Metallurgia propriamente detta. Anch esso sarà obbligato di compilare il catalogo de' prodotti metallurgici secondo la classificazione che più gli sembrerà acconcia, annuente il Direttore. Compirà il suo corso in un anno.
Art. 13. Il Regolamento disciplinare stabilirà il numero delle lezioni settimanali che dovrà dare ciascun Professore.
Titolo V.
Dell' anno scolastico.
Art. 14. L'anno scolastico comincia il dì 11 Novembre e termina a tutto Giugno. Il mese di Luglio è destinato agli esami. Se però venisse in seguito ordinato che l anno scolastico dovesse protrarsi a tutto Luglio, i Professori saranno in obbligo di dar lezione fino a quel tempo.
Art. 15. L'apertura dei corsi si farà ogni anno nel seguente modo: Il dì 11 Novembre, il Direttore, il Collegio dei Professori, e gli scolari si riuniranno nell'Istituto; quindi interverranno nella contigua Chiesa di S. Giovannino dei Cavalieri alla Messa dello Spirito Santo che ivi sarà celebrata; e infine assisteranno alla lettura della orazione inaugurale che sarà pubblicamente recitata in una delle sale dell'Istituto medesimo da quel Professore che a ciò venga deputato dal Direttore.
Art. 16. Sarà vacanza:
Tutte le domeniche e feste d intero precetto.
Dal 24 Dicembre fino al primo dell'anno inclusive.
Dal giovedì grasso a tutto il dì delle Ceneri.
Dalla domenica delle Palme alla seconda mezza festa inclusive
della Pasqua di Resurrezione.
La vigilia di S. Giovanni Battista.
Il giorno onomastico di S. A. I. e R. il Granduca Regnante.
Titolo VI.
Degli scolari.
Art. 17. Chiunque voglia essere ammesso alle Scuole Tecniche dovrà presentarsi all Uffizio della Direzione dell' Istituto avanti il principio dell'anno scolastico, provare per certificati autentici la sua buona condotta religiosa, morale e politica, apporre la sua firma sul libro delle rassegne, pagare la tassa annuale di lire trenta, e sostenere vittoriosamente l'esame di ammissione.
Art. 18. L'esame di ammissione si aggirerà:
sull'Aritmetica ragionata,
sugli Elementi di Geometria,
sull'Algebra elementare,
sulla Trigonometria rettilinea.
Art. 19. Coloro che abbiano regolarmente percorsi gli studi della Sezione filosofica dei Licei del Governo, sono di diritto ammessi all' istituto, senza obbligo di esame.
Art. 20. La tassa annuale, di che all Art. 17, si pagherà in tre rate eguali; cioè una alla prima rassegna, una alla fine di Gennaio, una alla fine di Maggio. La Direzione dell'Istituto raccoglierà queste tasse, e le verserà nella Cassa della R. Depositeria.
Titolo VII.
Dei corsi scolastici.
Art. 24. Gli studi delle scuole dell'Istituto si dividono in
due diramazioni, cioè:
Studi di Tecnologia fisico-meccanica,
Studi di Tecnologia fisico-chimica.
Art. 22. Il corso completo sì degli uni che degli altri studi si estende a tre anni, compreso un anno preparatorio, come appresso:
STUDI DI TECNOLOGIA FISICO-MECCANICA
Anno preparatorio:
Geometria descrittiva e Disegno lineare,
Fisica teorico-sperimentale,
Chimica generale.
Primo anno speciale:
Disegno tecnologico,
Fisica tecnologica - anno I,
Meccanica - anno I,
Storia naturale - anno I.
Secondo anno speciale:
Disegno tecnologico,
Fisica tecnologica - anno II,
Meccanica - anno II,
Storia naturale - anno II.
STUDI DI TECNOLOGIA FISICO-CHIMICA
Anno preparatorio:
Geometria descrittiva,
Fisica teorico-sperimentale,
Chimica generale.
Primo anno speciale:
Fisica tecnologica - anno I,
Chimica tecnologica - anno I,
Storia naturale - anno I.
Secondo anno speciale:
Fisica tecnologica - anno II,
Chimica tecnologica - anno II,
Storia naturale - anno II,
Metallurgia.
Art. 23. Potrà chicchessia essere esonerato dagli studi dell'anno preparatorio, sempreché subisca vittoriosamente, oltre l'esame di ammissione, un secondo esame sulle materie in tale anno prescritte, o provi di averlo già subito in scuole del Governo.
Titolo VIII.
Degli esami.
Art. 24. Alla fine di ogni anno scolastico tutti gli Scolari saranno sottoposti ad un esame.
Art. 25. Gli esami saranno pubblici, e si aggireranno su tutte le materie studiate nel corso dell'anno.
Art. 26. Gli esami si terranno da quattro Professori insegnanti, presieduti dal Direttore.
Art. 27. L'esito degli esami si decide per mezzo di votazione
segreta, alla quale prende parte anche il Direttore; e s
intende favorevole al candidato quando abbia propizia la
maggiorità dei suffragi.
Ove i suffragi sien tutti favorevoli, si procede ad una seconda
votazione nel modo che sopra, per giudicare se l'esame abbia
meritato anche il plauso.
Art. 28. Per ogni esame sostenuto vittoriosamente sarà
rilasciato agli scolari dalla Direzione dell Istituto un
Certificato, nel quale verrà indicata l'approvazione conseguita,
e verranno specificate le materie che ne fecero subietto.
Terminato poi il triennio del tirocinio scolastico, coloro che
saranno in -regola coi loro studi e coi loro esami, avranno dalla
Direzione suddetta un Diploma di capacità sia nella Tecnologia
fisico-meccanica, sia nella Tecnologia fisico-chimica.
Titolo IX.
Dei premi.
Art. 29. L'Istituto Tecnico offre un discreto numero di posti gratuiti o esenzioni dalle tasse, che, sulla proposizione del Direttore, si conferiranno annualmente dal Ministero della Istruzione pubblica agli Alunni più morigerati e studiosi; bene inteso che, a parità di meriti, saranno preferiti coloro che si trovino in maggior bisogno.
Art. 30. Sono inoltre istituiti due premii di emulazione, da
conferirsi, mediante concorso con esame, ad altrettanti giovani
che abbiano compiuto regolarmente il triennio degli studi, e
sieno usciti vittoriosi dagli esami annuali.
Ciascuno di questi premii consisterà in una Medaglia del valore
di scudi venti fiorentini, da prelevarsi sul cumulo delle tasse.
Art. 31. I programmi degli esami per i premii di emulazione, si stabiliranno dal Collegio dei Professori, convocati in adunanza e presieduti dal Direttore. E il giudizio si pronunzierà per mezzo di voti segreti dai Professori stessi e dal Direttore.
Titolo X.
Dell'Accademia di Arti e Manifatture.
Art. 32. L'Accademia delle Arti e Manifatture ha per iscopo di riunire in una sola corporazione gl' Industriali ed i Manifattori più ragguardevoli del Paese, e di associarli agli Scienziati ed ai cittadini benemeriti della industria nazionale.
Art. 33. Quest' Accademia giova inoltre a divulgare con le sue adunanze e con la pubblicazione dei suoi atti le scoperte utili alle Arti ed al Commercio.
Art. 34. Essa si compone di cinque ordini di Soci. Il primo è quello degli onorari, che fanno parte del Corpo accademico per avere vantaggiata la Industria nazionale col promuovere qualche manifattura o qualche escavazione di miniere in paese, o col migliorare le condizioni degli artigiani. Il secondo è quello degli scienziati, i quali appartengono all'Accademia in virtù della considerazione pubblica che meritarono per prove sicure di capacità nelle scienze fisiche e matematiche, e nelle loro applicazioni alle Arti industriali. Il terzo ordine dei Soci è quello dei fabbricanti, che fanno parte dell'Accademia come proprietari di considerevoli fabbriche e manifatture. Il quarto ordine è quello dei pratici che appartengono all'Accademia per aver dati saggi non dubbi di perizia in qualche lavorazione. Il quinto ordine infine è quello dei Soci esteri, i quali sono scienziati o fabbricanti o pratici, secondo i titoli medesimi per i quali si dicono scienziati, fabbricanti e pratici gli Accademici toscani.
Titolo XI.
Del Museo tecnologico,
Art. 35. Nel Museo tecnologico sono accolte le varie collezioni di oggetti che possono tornare vantaggiose alla istruzione tecnica degli alunni dell'Istituto, dei manifattori, dei commercianti, e di chiunque ami conoscere le utili applicazioni delle scienze.
Art. 36. Questo Museo comprende:
a)Macchine e apparecchi d'uso scientifico,
b)Macchine e apparecchi d'uso tecnico,
c)Macchine e apparecchi d'uso domestico,
d)Strumenti e utensili per uso degli artigiani,
e)Modelli e disegni di qualsivoglia oggetto delle categorie
precedenti, come pure di edifizi destinati a lavorazioni di ogni
genere,
f)La collezione dei modelli e disegni per lo studio della
Geometria descrittiva e del Disegno tecnologico,
g)La collezione geologica delle rocce dei vari terreni del
territorio toscano,
h)La collezione speciale dei minerali toscani utili alle arti,
i)La collezione mineralogica e geologica straniera,
1)La collezione dei prodotti organici, toscani e stranieri,
m)La collezione dei saggi di lavorazioni varie,
n)La collezione dei prodotti metallurgici.
Titolo XII.
Dell'Officina di Meccanica.
Art. 37. L'Officina di Meccanica serve a fornire i gabinetti di Fisica e di Meccanica, nonché il laboratorio di Chimica, dei modelli e degli apparecchi necessari alle lezioni.
Art. 38. Questa Officina soccorre inoltre la scuola di Meccanica colle sue proprie macchine, e con gli strumenti che possono giovare allo studio delle trasmissioni dei movimenti e degli organi meccanici.
Art. 39. L'Officina ha un Capo-lavorante e vari apprendisti, i quali si addestrano ai lavori di metallo e di legno sotto la direzione di lui.
Titolo XIII.
Della Biblioteca.
Art. 40. L'Istituto Tecnico possiede una Biblioteca fornita di opere scientifiche e di Tecnologia, non che di pubblicazioni periodiche; delle quali opere e pubblicazioni potranno giovarsi i Professori, e quelli tra gli scolari che avranno ottenuta una speciale permissione dal Direttore.
Art. 41. E permesso ai Professori che ne facciano richiesta, di ritenere nelle stanze loro assegnate nell'Istituto quelle opere che volta per volta avranno bisogno di consultare. Gli altri non potranno estrarle dalla stanza di lettura annessa alla Biblioteca medesima.
Titolo XIV.
Delle pubbliche Esposizioni dei Prodotti naturali e industriali della Toscana.
Art. 42. Nell'Istituto si fanno le pubbliche Esposizioni dei Prodotti naturali e industriali della Toscana. Le quali Esposizioni ricorrono nei tempi e nei modi che vengono indicati dal Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici cui ne spetta la cura.
Concorda coll' Originale ed in fede ec. Dal Ministero dell'Istruzione pubblica li 15 Gennajo 1857.
Il Segretario
G. MEINI