Statuto dell’Associazione
Nazionale Archivistica Italiana così
come approvato dall’Assemblea straordinaria di Roma del 3 luglio
1999
Art. 1 - Costituzione
1. È costituita l’Associazione
nazionale archivistica italiana con sede in Roma. L’Associazione non
ha fini di lucro.
Art. 2 - Scopi
1. L’Associazione ha per scopo
di:
a) promuovere, in ogni sede, lo
studio delle questioni inerenti agli archivi pubblici e privati;
b) svolgere attività che
contribuiscano alla tutela, conservazione, valorizzazione e promozione
del patrimonio archivistico;
c) favorire le relazioni degli
archivisti italiani tra loro, con colleghi stranieri e con tutti
coloro che si interessano agli archivi e alle discipline
archivistiche;
d) affermare la funzione
culturale degli archivisti e il loro ruolo nella gestione e nell’organizzazione
degli enti pubblici e privati;
e) promuovere e svolgere ogni
iniziativa intesa allo sviluppo dell’attività scientifica e tecnica
degli archivisti;
f) tutelare la professionalità
degli archivisti, anche mediante l’istituzione di albi
professionali.
Art. 3 - Mezzi d’azione
1. Per l’attuazione dei propri
scopi l’Associazione ha cura in particolare di:
a) promuovere congressi da
tenersi di massima in concomitanza con l’assemblea di cui all’articolo
11, convegni di studio, conferenze, mostre documentarie ed ogni altra
attività culturale e tecnico-scientifica riguardante la conservazione
e la fruizione del patrimonio archivistico, nonché organizzare gruppi
di studio su particolari problemi tecnico-professionali;
b) dotarsi di un organo nel
quale sono pubblicati gli atti e documenti ufficiali dell’Associazione
e pubblicare e diffondere, avvalendosi di ogni mezzo, studi e notizie
di interesse per gli archivisti;
c) ampliare e intensificare i
rapporti e la collaborazione con la pubblica amministrazione, con le
facoltà e gli istituti universitari, con enti, associazioni e privati
che siano comunque interessati agli archivi, alla ricerca storica e ai
problemi archivistici;
d) sostenere ogni iniziativa
intesa alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio
archivistico italiano;
e) favorire e incrementare la
collaborazione da parte dei soci alle pubblicazioni dell’Associazione
e ad altre pubblicazioni specializzate italiane e straniere;
f) organizzare e promuovere
corsi, seminari e altre iniziative intese alla formazione e
aggiornamento professionale degli archivisti.
Art. 4 - Composizione
1. L’Associazione è composta
di soci ordinari, sostenitori e onorari.
Art. 5 - Soci
ordinari
1. Possono far parte dell’Associazione
come soci ordinari, in seguito a domanda accolta dal consiglio
direttivo nazionale:
a) gli archivisti di Stato in
possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica,
paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o equipollenti, in
attività di servizio o in quiescenza;
b) coloro che svolgono effettive
funzioni professionali di archivista quali preposti o esclusivamente
addetti agli archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e di enti
privati dichiarati di notevole interesse storico ovvero ad archivi
generali di enti con organizzazione complessa e che siano in possesso
di diploma rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a) in attività
di servizio o in quiescenza;
c) i docenti, i ricercatori
universitari e i dottori di ricerca in materie archivistiche e di
gestione della documentazione, ovvero in diplomatica, paleografia e
discipline ausiliarie della storia, discipline storiche o storia delle
istituzioni che abbiano prodotto lavori scientifici in materia
archivistica, in attività di servizio o in quiescenza, nonché gli
ispettori archivistici onorari;
d) coloro che siano in possesso
di uno dei diplomi di laurea indicati nel regolamento e di diploma
rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a, abbiano svolto
regolarmente per almeno tre anni attività professionale in campo
archivistico, anche nell’ambito di imprese e cooperative o presso
studi professionali, e abbiano effettuato personalmente non meno di
due lavori archivistici, di cui almeno uno sia un riordinamento con
redazione del relativo inventario secondo i correnti criteri
scientifici. Il possesso dei predetti requisiti deve essere comprovato
da opportune attestazioni. L’adeguatezza scientifica dei titoli
presentati viene valutata, previi istruttoria e parere del competente
consiglio direttivo regionale, da una commissione nazionale composta
da cinque membri, di cui due membri del consiglio direttivo nazionale,
designati per un triennio dal consiglio direttivo nazionale secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
e) gli enti pubblici possessori
di archivi storici;
f) i privati proprietari,
possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse
storico;
g) il personale in servizio
presso gli Istituti della Amministrazione archivistica addetto
formalmente allo svolgimento di funzioni proprie degli archivisti di
Stato.
2. I soci ordinari sono tenuti
al pagamento di quote annuali stabilite dall’assemblea nazionale.
3. Sono sostenitori i soci
ordinari che si impegnano a versare una quota annuale almeno decupla
di quella minima stabilita per i soci ordinari.
Art. 6 - Soci
straordinari
1. Coloro che non rientrano
nelle categorie elencate nel precedente articolo 5 e che sono in
procinto di completare i requisiti per l’inclusione in esse oppure
sono interessati per la loro attività professionale, istituzionale,
scientifica o culturale al conseguimento degli scopi sociali e alle
attività sociali possono far parte dell’Associazione come soci
straordinari, senza diritto di voto, in seguito a domanda accolta dal
Consiglio direttiva nazionale.
2. I soci straordinari sono
tenuti al pagamento di una quota annuale del cinquanta per cento di
quella minima stabilita per i soci ordinari.
Art. 7 - Soci
onorari
1. La nomina dei soci onorari
spetta all’assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo,
che li sceglie tra coloro che si siano resi benemeriti degli archivi e
dell’Associazione.
Art. 8 - Codice deontologico
1. L’Associazione, su proposta
del Consiglio direttivo nazionale e mediante deliberazione dell’Assemblea
straordinaria, adotta un codice deontologico professionale, al quale i
soci sono tenuti ad attenersi, e stabilisce le relative sanzioni.
Art. 9 - Perdita della qualità
di socio
1. La qualità di socio si
perde:
a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per esclusione.
2. Le dimissioni debbono essere
comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data
della loro accettazione.
3. La decadenza si verifica per
la perdita dei requisiti previsti dall’articolo 5, ovvero per
morosità ultrabiennale. La decadenza è dichiarata dal consiglio
direttivo.
4. L’esclusione viene
deliberata dal consiglio direttivo, su conforme parere del collegio
dei probiviri, nei confronti del socio che:
a) non osservi le disposizioni
del presente statuto;
b) arrechi grave danno morale o
materiale all’Associazione.
Art. 10 - Organi dell’Associazione
1. Sono organi nazionali dell’Associazione:
l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, la
conferenza dei presidenti, il collegio dei probiviri, il collegio dei
sindaci.
2. Il consiglio direttivo, il
collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci sono eletti dall’assemblea
dei soci e durano in carica per un triennio.
3. Sono organi regionali dell’Associazione:
le assemblee regionali dei soci, i consigli direttivi regionali, i
presidenti delle sezioni regionali. I consigli direttivi regionali
sono eletti dalle rispettive assemblee regionali e durano in carica
per un triennio.
Art. 11 - Assemblee dei soci
1. L’assemblea nazionale dei
soci è composta dai soci ordinari sostenitori ed onorari.
2. Le assemblee regionali dei
soci sono composti dai soci ordinari sostenitori ed onorari che
risiedono o svolgono la loro attività professionale nella regione.
3. I soci ordinari e sostenitori
hanno diritto al voto per la elezione delle cariche sociali nazionali
e regionali se in regola col versamento delle quote sociali alla data
in cui il presidente convoca l’assemblea ordinaria.
Art. 12 - Sessioni ordinarie
delle assemblee
1. L’assemblea nazionale dei
soci si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno per
approvare i bilanci e le relazioni annuali sia del presidente del
consiglio direttivo sia del presidente del collegio dei sindaci e per
deliberare sulle questioni poste all’ordine del giorno.
2. Le assemblee regionali si
riuniscono in sessione ordinaria una volta l’anno per deliberare
sulle questioni poste all’ordine del giorno e per approvare il
bilancio e la relazione annuale del presidente della Sezione
regionale.
3. Nel caso particolari
difficoltà impediscano la convocazione dell’assemblea nazionale, o
di un’assemblea regionale, con cadenza annuale, i bilanci e le
relazioni saranno comunque approvati per corrispondenza.
4. Ogni tre anni l’assemblea
nazionale e quelle regionali procedono a scrutinio segreto all’elezione
delle cariche sociali a norma dell’articolo 17.
Art. 13 - Sessioni straordinarie
delle assemblee
1. L’assemblea nazionale si
riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo
ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno: cinque membri
del consiglio direttivo oppure tre presidenti di Sezioni regionali o
un terzo dei soci, nonché nel caso di scioglimento del consiglio
direttivo ai sensi dell’articolo 19.
2. Le assemblee regionali dei
soci si riuniscono in sessione straordinaria ogni qualvolta il
presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre
membri del consiglio direttivo regionale oppure da un terzo dei soci
della Sezione, nonché nel caso di scioglimento del consiglio
regionale ai sensi dell’articolo 19.
Art. 14 - Convocazione delle
assemblee
1. Il presidente del consiglio
direttivo nazionale:
a) convoca l’assemblea,
dandone comunicazione ai soci almeno 30 giorni prima della data
fissata per la riunione e trasmette contestualmente l’ordine del
giorno e - nel caso di assemblea ordinaria - la relazione annuale sull’attività
dell’Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo e la
relazione dei sindaci;
b) forma l’ordine del giorno,
su proposta del consiglio direttivo, ponendovi anche gli argomenti
proposti da almeno tre Sezioni regionali, tramite i relativi
presidenti, prima della data della convocazione.
2. Le assemblee regionali sono
convocate dai rispettivi presidenti almeno 20 giorni prima della data
fissate per la riunione; insieme alla comunicazione della convocazione
i presidenti trasmettono ai soci l’ordine del giorno e - nel caso di
assemblea ordinaria - il bilancio e la relazione annuale sull’attività
della Sezione.
3. I presidenti delle Sezioni
regionali formano l’ordine del giorno, su proposta dei rispettivi
consigli direttivi, ponendovi anche gli argomenti proposti dal
consiglio direttivo nazionale o da almeno cinque soci della Sezione.
Art. 15 - Validità delle
assemblee
1. L’assemblea nazionale è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al
voto.
2. In seconda convocazione l’assemblea
è valida quando sia presente o rappresentato almeno il 20 per cento
dei soci aventi diritto al voto. Le medesime condizioni sono richieste
per la validità delle assemblee regionali.
Art 16 - Deliberazioni
1. Le deliberazioni sia dell’assemblea
nazionale dei soci sia di quelle regionali, vengono prese a
maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.
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