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SOCI ORDINARI (articolo 5 dello Statuto)
1. Possono far
parte dell’Associazione come soci ordinari, in seguito a domanda
accolta dal consiglio direttivo nazionale:
-
gli
archivisti di Stato in possesso del diploma rilasciato dalle
Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi
di Stato o equipollenti, in attività di servizio o in
quiescenza;
-
coloro che
svolgono effettive funzioni professionali di archivista quali
preposti o esclusivamente addetti agli archivi storici di enti
pubblici, ecclesiastici e di enti privati dichiarati di notevole
interesse storico ovvero ad archivi generali di enti con
organizzazione complessa e che siano in possesso di diploma
rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a) in attività di
servizio o in quiescenza;
-
i docenti,
i ricercatori universitari e i dottori di ricerca in materie
archivistiche e di gestione della documentazione, ovvero in
diplomatica, paleografia e discipline ausiliarie della storia,
discipline storiche o storia delle istituzioni che abbiano
prodotto lavori scientifici in materia archivistica, in
attività di servizio o in quiescenza, nonché gli ispettori
archivistici onorari;
-
coloro che
siano in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel
regolamento e di diploma rilasciato dalle Scuole di cui alla
lettera a, abbiano svolto regolarmente per almeno tre anni
attività professionale in campo archivistico, anche nell’ambito
di imprese e cooperative o presso studi professionali, e abbiano
effettuato personalmente non meno di due lavori archivistici, di
cui almeno uno sia un riordinamento con redazione del relativo
inventario secondo i correnti criteri scientifici. Il possesso
dei predetti requisiti deve essere comprovato da opportune
attestazioni. L’adeguatezza scientifica dei titoli presentati
viene valutata, previi istruttoria e parere del competente
consiglio direttivo regionale, da una commissione nazionale
composta da cinque membri, di cui due membri del consiglio
direttivo nazionale, designati per un triennio dal consiglio
direttivo nazionale secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
-
gli enti
pubblici possessori di archivi storici;
-
i privati
proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di
notevole interesse storico;
-
il
personale in servizio presso gli Istituti della Amministrazione
archivistica addetto formalmente allo svolgimento di funzioni
proprie degli archivisti di Stato.
2. I soci
ordinari sono tenuti al pagamento di quote annuali stabilite dall’assemblea
nazionale.
3. Sono
sostenitori i soci ordinari che si impegnano a versare una quota
annuale almeno decupla di quella minima stabilita per i soci
ordinari.
SOCI
STRAORDINARI (articolo 6 dello Statuto)
1. Coloro che
non rientrano nelle categorie elencate nel precedente articolo 5 e
che sono in procinto di completare i requisiti per l’inclusione in
esse oppure sono interessati per la loro attività professionale,
istituzionale, scientifica o culturale al conseguimento degli scopi
sociali e alle attività sociali possono far parte dell’Associazione
come soci straordinari, senza diritto di voto, in seguito a domanda
accolta dal Consiglio direttiva nazionale.
2. I soci
straordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale del
cinquanta per cento di quella minima stabilita per i soci ordinari.
SOCI ONORARI (articolo
7 dello Statuto)
1. La nomina
dei soci onorari spetta all’assemblea nazionale su proposta del
consiglio direttivo, che li sceglie tra coloro che si siano resi
benemeriti degli archivi e dell’Associazione.
Come si diventa soci
A.N.A.I.
Occorre formulare una domanda scritta che deve essere accolta dal direttivo nazionale.
Sarà necessario pagare una quota
annuale che differisce a seconda della categoria di socio.
La perdita della qualità di socio
si può verificare per dimissioni, decadenza, esclusione.
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