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Chi sono i soci A.N.A.I.

 

SOCI ORDINARI (articolo 5 dello Statuto)

1. Possono far parte dell’Associazione come soci ordinari, in seguito a domanda accolta dal consiglio direttivo nazionale:

  • gli archivisti di Stato in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato o equipollenti, in attività di servizio o in quiescenza;

  • coloro che svolgono effettive funzioni professionali di archivista quali preposti o esclusivamente addetti agli archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e di enti privati dichiarati di notevole interesse storico ovvero ad archivi generali di enti con organizzazione complessa e che siano in possesso di diploma rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a) in attività di servizio o in quiescenza;

  • i docenti, i ricercatori universitari e i dottori di ricerca in materie archivistiche e di gestione della documentazione, ovvero in diplomatica, paleografia e discipline ausiliarie della storia, discipline storiche o storia delle istituzioni che abbiano prodotto lavori scientifici in materia archivistica, in attività di servizio o in quiescenza, nonché gli ispettori archivistici onorari;

  • coloro che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel regolamento e di diploma rilasciato dalle Scuole di cui alla lettera a, abbiano svolto regolarmente per almeno tre anni attività professionale in campo archivistico, anche nell’ambito di imprese e cooperative o presso studi professionali, e abbiano effettuato personalmente non meno di due lavori archivistici, di cui almeno uno sia un riordinamento con redazione del relativo inventario secondo i correnti criteri scientifici. Il possesso dei predetti requisiti deve essere comprovato da opportune attestazioni. L’adeguatezza scientifica dei titoli presentati viene valutata, previi istruttoria e parere del competente consiglio direttivo regionale, da una commissione nazionale composta da cinque membri, di cui due membri del consiglio direttivo nazionale, designati per un triennio dal consiglio direttivo nazionale secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

  • gli enti pubblici possessori di archivi storici;

  • i privati proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico;

  •  il personale in servizio presso gli Istituti della Amministrazione archivistica addetto formalmente allo svolgimento di funzioni proprie degli archivisti di Stato.

2. I soci ordinari sono tenuti al pagamento di quote annuali stabilite dall’assemblea nazionale.

3. Sono sostenitori i soci ordinari che si impegnano a versare una quota annuale almeno decupla di quella minima stabilita per i soci ordinari.

SOCI STRAORDINARI (articolo 6 dello Statuto)

1. Coloro che non rientrano nelle categorie elencate nel precedente articolo 5 e che sono in procinto di completare i requisiti per l’inclusione in esse oppure sono interessati per la loro attività professionale, istituzionale, scientifica o culturale al conseguimento degli scopi sociali e alle attività sociali possono far parte dell’Associazione come soci straordinari, senza diritto di voto, in seguito a domanda accolta dal Consiglio direttiva nazionale.

2. I soci straordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale del cinquanta per cento di quella minima stabilita per i soci ordinari.

SOCI ONORARI (articolo 7 dello Statuto)

1. La nomina dei soci onorari spetta all’assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo, che li sceglie tra coloro che si siano resi benemeriti degli archivi e dell’Associazione.

Come si diventa soci A.N.A.I.

 

Occorre formulare una domanda scritta che deve essere accolta dal direttivo nazionale.

Sarà necessario pagare una quota annuale che differisce a seconda della categoria di socio.

La perdita della qualità di socio si può verificare per dimissioni, decadenza, esclusione.